Decreto Rilancio 2020: comincia una nuova era per il settore edile, un passaggio atteso da decenni che dopo i dubbi iniziali sta cominciando ad attirare sempre più l'attenzione dei contribuenti e dei principali stakeholder sempre più interessati alle possibilità offerte dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in merito ai nuovi Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%.
In attesa della pubblicazione del Decreto dello Sviluppo economico che dovrà definire le modalità di asseverazione degli interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, e del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro qualche settimana (e certamente prima dell'1 luglio 2020) sarà attivato un portale unico che entrerà nel dettaglio dei nuovi superbonus, fornendo tutte le informazioni necessarie per contribuenti, professionisti e imprese.
Intanto, l'art. 119 commi da 1 a 4 definiscono quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% ovvero:
Appare utile ricordare che per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:
Vediamo ora di capire chi sono i soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110%. In particolare, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio prevede che tutte le detrazioni previste dallo stesso articolo (quindi anche fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad ecobonus e sisma bonus) possono essere utilizzate in caso di interventi effettuati:
La norma contenuta nell'art. 119 del decreto Rilancio prevede che i superbonus del 110% possano essere utilizzati dai condomini. Ciò vuol dire che i condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6), potranno ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all'interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare da eventuali ville al mare o abitazioni in campagna che rappresentano seconda casa.
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